Sorveglianza sanitaria aziendale e medico competente

SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE E MEDICO COMPETENTE

Il Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare un medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti ed inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze indicate nel programma di sorveglianza sanitaria. La tipologia di visita medica cui i lavoratore è sottoposto e quindi il protocollo sanitario definito dal medico competente è correlato con i rischi lavorativi per la salute cui i lavoratori sono esposti e analizzati nel documento di valutazione dei rischi al quale il medico competente ha l’obbligo di collaborare ai sensi dell’ art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In particolare, oltre alla visita medica generale, il medico competente può effettuare sui lavoratori: spirometria, visiotest, elettrocardiogramma, audiometria, analisi del sangue, compreso alcool test, ed esame delle urine, compreso l’esame per valutare l’eventuale dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope. In caso di mancata nomina del medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente il datore di lavoro è sanzionabile  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro come indicato all’art. 55 comma 5 lettera d) del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

I medici che collaborano con Medicea possiedono una grande esperienza nel campo della protezione della salute dei lavoratori e, contemporaneamente, svolgono in modo professionale le idonee consulenze al datore di lavoro e collaborano con l’R.S.P.P. nel campo della prevenzione. Il Medico Competente fornirà inoltre il Suo contributo alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e collaborerà con il Responsabile Sicurezza e Prevenzione dell’azienda. 
Il Medico Competente redigerà il Piano Sanitario Aziendale dopo aver effettuato il Sopralluogo che prevede una rigorosa verifica degli ambienti di lavoro nonché dei mezzi e cicli di produzione e delle sostanze impiegate in tali cicli. 
La segreteria di Medicea sarà a Vs. disposizione per informazioni, urgenze, copie di documenti ed idoneità dei lavoratori. 
Un mese prima della scadenza delle visite annuali, la segreteria Vi contatterà per organizzare le visite e gli esami a cui dovranno essere sottoposti (basato sul Piano Sanitario). Il Medico Competente sarà in grado di monitorare, visita dopo visita, l’andamento dello stato di salute di ciascun dipendente, per una prevenzione e diagnosi più accurate. Le visite possono essere effettuate anche con unità mobile attrezzata presso la sede dell’azienda.

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Servizi infermieristici medicina del lavoro

SERVIZI INFERMIERISTICI MEDICINA DEL LAVORO

Medicea offre alle società che svolgono Medicina del Lavoro ed ai Medici Competenti liberi professionisti il suo supporto per la parte degli esami strumentali che viene eseguita da Infermieri Professionali preparati e competenti, reolarmente autorizzati ed assicurati.
In particolare esegue audiometrie, spirometrie, test ergoftamologici, elettrocardiogrammi (che verranno refertati da cardiologi), prelievi ematici e monitoraggio urine (che verranno poi analizzati e refertati in laboratorio a cura di Medicea), protocollo per la verifica di utilizzo di sostanze stupefacenti e sostanze alcooliche.
Viene fornito il supporto di un infermiere professionale presso l’azienda interessata o lo Studio Medico in compresenza o meno del Medico Competente, anche con l’ausilio di unità mobile attrezzata.

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Servizi test, screening, droghe

SERVIZI TEST, SCREENING, DROGHE

Medicea sta lavorando e implementando questo servizio di test

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Servizio con unità mobile

SERVIZIO CON UNITà MOBILE

Nel caso in cui l’azienda non avesse dei locali idonei dove svolgere le visite mediche o gli esami strumentali, è possibile richiedere l’intervento presso la propria sede con Unità Mobile attrezzata che costituisce un vero ambulatorio completamente attrezzato per l’effettuazione delle indagini diagnostiche. L’ unità mobile è dotate di:

  • Audiometro e cabina silente per la valutazione della funzionalità uditiva
  • Spirometro ed elettrocardiografo per la valutazione della funzionalità respiratoria e cardiaca
  • Apparecchiatura per screening ergoftamologico
  • Strumentazione per esecuzione screening utilizzo sostanze stupefacenti e alcooliche
  • Ambiente visite e prelievi

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Servizi corsi primo soccorso aziendale

SERVIZI CORSI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Si effettuano Corsi di Primo soccorso aziendale per le aziende appartenenti al Gruppo A, B e C e relativi aggiornamenti. 
Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Classe A – Formazione iniziale da ore 16 – aggiornamenti triennali da ore 6

  • Aziende o unità produttive al "alto rischio" quali: attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/96, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (quattro), quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (consulta la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.


Classe B – Formazione iniziale da ore 12 – aggiornamenti triennali da ore 4

  • Aziende o unità produttive con 3 (tre) o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.


Classe C – Formazione iniziale da ore 12 – aggiornamenti triennali da ore 4

  • Aziende o unità produttive con meno di (3) tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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